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Fatti & opinioni 11 Italian Edition Anno IV n. 1 - Marzo 2010 Negli SDS il sospetto del fisco non sempre appare fondato Berdmore e i primi sviluppi dell’ortodonzia inglese Uno dei capiscuola dell’odontoiatria in Inghilterra fu senza dubbio Thomas Berdmore (1740-1785). Nato a Londra nel 1740, figlio di un docente di letteratura presso la Charterhouse School di Londra, decise di dedicarsi agli studi di chirurgia; dopo l’apprendistato effettuato a Rutten ottenne, nel 1762, il titolo di Surgeon’s Master to the Regiment of Artillery. Il riconoscimento più prestigioso arrivò però quattro anni dopo, quando venne nominato dentista personale di re Giorgio III. Nel 1768 pubblicò a Londra la sua opera più importante, quella che gli diede una grande notorietà anche al di fuori dell’Inghilterra, Treatise on the disorders and deformities of the teeth and gums. In esso si ha un’impostazione scientifica e razionale dell’odontoiatria, intesa secondo la visione di Fauchard: vengono eliminate le teorie empiriche e superstiziose per affrontare scientificamente varie problematiche. In particolare, è interessante notare l’ampio spazio dedicato all’ortodonzia, considerata la scienza che deve correggere le malposizioni dentarie. Berdmore sostenne che queste devono essere già corrette a partire dall’infanzia e che è necessario curare i denti ai bambini per preservare in età adulta una buona salute del cavo orale, come già Fauchard propose una “fascia” a cui legava con fili d’oro o d’argento i denti da spostare. Prima di effettuare questo tipo di correzione, occorre, secondo l’Autore, procedere a una corretta igiene del cavo orale, rimuovendo accuratamente il tartaro, di cui espone il principio di formazione. È molto importante praticare la terapia ortodontica nell’età infantile; successivamente, secondo Berdmore, tale metodica potrebbe non essere efficace. Meritano anche di essere ricordate alcune sue intuizioni I famigerati “Studi di settore” (SDS) sono uno strumento che il Fisco utilizza per verificare gli scostamenti tra le dichiarazioni rese dal contribuente e un valore di confronto. Tale valore corrisponde ai risultati prodotti da un’attività economica (per esempio, uno studio dentistico) in condizioni di normalità, in riferimento alle risorse di cui dispone e al territorio in cui opera. Per questa ragione, il Fisco si aspetta di ricevere dal contribuente una dichiarazione che non si discosti significativamente da quelle rese dagli altri contribuenti che svolgono la medesima attività in condizioni analoghe. Quando si verificano scostamenti, ovvero quando lo studio di settore non è “congruo”, l’amministrazione tributaria si insospettisce e decide di procedere al temuto accertamento. All’origine del sospetto del Fisco, come è facile intuire, sta la presunzione che la non congruità costituisca la dimostrazione di un illecito nella dichiarazione. Opportuno, tuttavia, ricordare che il nostro ordinamento prevede precise tipologie di presunzione e, quindi, anche di dimostrazione. In sintesi, una presunzione consiste in un ragionamento astratto che dimostra un fatto non noto a partire da un fatto noto. Per seguire nel caso in analisi, invece di procedere a una rilevazione e a una dimostrazione documentale, il Fisco dimostra il fatto non noto (l’evasione fiscale) basandosi su un fatto noto (la non congruità nell’SDS). Esistono presunzioni assolute, previste per legge, che non ammettono in alcun caso la prova contraria, in base alle quali un certo fatto noto dimostra, automaticamente e senza possibilità di replica, il fatto non noto. Ci sono poi le presunzioni relative, anch’esse previste per legge, ma che consentono al contribuente di dimostrare il contrario. Esistono, infine, presunzioni semplici, ammissibili a prova soltanto se rispettano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza. Gli SDS sono una prova semplice (vedi Box). In passato, l’Agenzia delle Entrate ha spesso ritenuto che il giudizio di non congruità verificasse automaticamente i tre requisiti, procedendo quindi all’accertamento. Questa opinione è stata però superata dal- la Cassazione, che nel 2009 ha emesso 4 sentenze (n° 26635, 26636, 26637, 26638) e prodotto una relazione (n° 94 dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte) sull’accertamento da SDS, ribadendo che la non congruità costituisce una presunzione semplice e che non si può procedere automaticamente all’accertamento senza aver prima offerto al contribuente l’opportunità di confrontarsi in un contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Tale contraddittorio offre al contribuente la possibilità di dimostrare che la non congruità non dimostra l’evasione. In particolare, il consulente di fiducia dell’ortodontista potrà argomentare che l’SDS non rappresenta la vera attività produttiva del contribuente (per esempio, perché svolge anche attività dipendente in un ospedale oltre alla libera professione) e che il valore di riferimento non è realistico (per esempio, perché l’aumento del personale di studio non può far aumentare il reddito, dal momento che soltanto l’odontoiatra può erogare prestazioni al paziente). Alessandro Lanteri La presunzione nell’SDS è semplice in odontoiatria generale; nella terapia conservativa usava praticare una otturazione provvisoria con un mastice di sua invenzione che lasciava qualche giorno prima di procedere all’esecuzione di quella definitiva in oro, per provare la vitalità del dente. Fu estremamente sfavorevole al trapianto e al reimpianto del dente, sostenendo che provocano solamente dolore e infiammazione e che riescono in una percentuale minima di casi. Compì inoltre numerosi esperimenti sull’azione corrosiva degli acidi sui tessuti duri dei denti, osservando che l’acido nitrico e l’acido cloridrico distruggono lo smalto in un quarto d’ora, mentre l’acido solforico impiega più tempo. Morì a Londra nel 1785. Paolo Zampetti, Damaso Caprioglio Lo studio di settore costituisce una presunzione semplice di anomalia nella dichiarazione dei redditi. Perché l’SDS costituisca una prova di irregolarità, tale da giustificare l’accertamento (sempre e comunque preceduto dal contraddittorio), devono essere presenti le seguenti 3 condizioni: Gravità La differenza tra i redditi dichiarati e quelli previsti dagli SDS deve essere grave (ovvero del 25-30%, secondo un’interpretazione della Commissione Tributaria di Milano). Precisione La non congruità deve essere tale che la più probabile conclusione che se ne può trarre è l’evasione fiscale. Concordanza Tutte le presunzioni devono sostenere la medesima conclusione e non essere in contraddizione. In altre parole, l’SDS deve essere affiancato da ulteriori presunzioni evasione.

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