24 Medicina Legale Anno IV n. 1 - Marzo 2010 Italian Edition Casi facili, casi difficili? Così giudica la magistratura Su Dental Tribune di dicembre 2009 (Anno V, n. 12, p. 25) si è accennato a come la giurisprudenza stia superando l’antica dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato attraverso le più recenti elaborazioni. In particolare, nell’alternativa ormai superata tra il riconoscere la distinzione tra le fattispecie produttive di obbligazione da un lato e quella di creare presunzioni con aggravamento di responsabilità per il prestatore d’opera, dall’altro, la giurisprudenza si è schierata per la seconda strada, affermando, per interventi di facile esecuzione, l’esistenza del principio res ipsa loquitur ampiamente applicato dagli ordinamenti anglosassoni, dove la responsabilità del medico è sempre di natura aquiliana, ossia come “quell’evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza”. Con questo termine (derivante dalla lex Aquilia) si intende la responsabilità per danno da fatto illecito, prescindendo dal contratto di cure tra le parti, disciplinato dal disposto generale dell’art. 2043 c.c. A conferma del fatto che la colpa medica e odontoiatrica sta assumendo connotati e sfaccettare assai peculiari, la Cassazione (s.n. 9471 del 19.05.2004) ha coniato per questa branca il termine di “responsabilità paraoggettiva” o quantomeno tale da assumere una dimensione aggravata in sintonia con le nuove frontiere del concetto di professionalità e imprenditorialità, venuto affermandosi (anche per effetto della normativa comunitaria) in svariati campi del sottosistema civilistico italiano, dalla responsabilità del mediatore e dell’amministratore di condominio a quella di altre svariate figure professionali. Casi difficili: una esimente? La responsabilità del professionista è limitata al solo “dolo o colpa grave”, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.). Quindi, se il caso si presenta difficile e/o particolarmente complesso, quali possono essere i profili di responsabilità? La risposta deve essere preceduta da una precisazione: in odontoiatria è estremamente difficile dimostrare che la situazione avesse tutte le caratteristiche di difficoltà tecnica, tali da rendere assolutamente difficile il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Il “caso eccezionale” è considerato quello non ancora studiato e sperimentato oppure oggetto di controversi dibattiti scientifici in materia di diagnosi e cura. In sostanza, quindi, nel momento in cui l’odontoiatra decide di effettuare una terapia (per es.: applicare un manufatto protesico) decide, allo stesso momento, che quella soluzione è applicabile e deve raggiungere il risultato prefissato con il cliente, salvo che non insorgano elementi imprevedibili e di particolare difficoltà durante la cura. In tutte le altre evenienze, che si materializzano nella stragrande maggioranza dei casi e che necessitano della cosiddetta “diligenza media”, il paziente, oltre a non essere tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto, avrà diritto anche al risarcimento dei danni morali e materiali. Esaminiamo un caso emblematico, analizzando il principio enunciato dal Tribunale di Verona che, nel dispositivo, pone l’attenzione anche sulla mancata diligenza scaturita dall’omessa esecuzione di elementi diagnostici preliminari. Si trattava di un importante lavoro di riabilitazione protesica su entrambe le arcate, nella cui esecuzione i giudici di merito hanno rilevato numerosi “errori e manchevolezze” sia nella fase diagnostica (colposa mancata esecuzione di un esame radiologico, panoramico e indorale) sia in quella terapeutica, in specie sotto il profilo gnatologico e parodontale. Rilevato l’inadempimento del professionista, il Tribunale ha affrontato la norma prevista dall’art. 2236 c.c., chiedendosi se l’opera intrapresa comportasse o meno la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In tal caso, infatti, il professionista sarebbe stato responsabile del suo inadempimento solo per colpa grave. Sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal CTU, i giudici hanno osservato che le cure protesiche presentavano effettivamente speciale difficoltà, ritenendo tuttavia che, anche alla luce del criterio del minor rigore indicato dal citato art. 2236 c.c., sussistesse la responsabilità per colpa sotto il profilo dell’imprudenza e dell’imperizia. Il medico, come anche rilevato dal CTU, non avrebbe dovuto intraprendere un lavoro così rischioso e impegnativo, sapendo (o dovendo sapere) di non disporre di adeguata preparazione scientifica e capacità tecnica. Il Tribunale lo ha quindi condannato al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle errate prestazioni eseguite. Se vi sono dubbi, quindi, sul buon risultato di un intervento operativo, specialmente se complesso, meglio essere cauti, avvalersi eventualmente dell’opera di professionisti esperti nelle singole branche, parlare esplicitamente delle difficoltà con il paziente e pervenire, in taluni casi, anche a un risultato di compromesso (utilizzando metodiche più sicure) con il suo pieno consenso (elemento cardine dell’attività medica, al pari delle classiche fasi di anamnesi-diagnosi-prognosi-terapia, su cui da sempre ci si confronta, e argomento altrettanto spinoso). Mario Aversa Mario Aversa, specialista medico-legale e odontoiatra. Libero professionista in Salerno. Bibliografia 1. Cfr. Cass. 19.05.2004, n. 9471, in Giust. civ. Mass., 2004, 5. 2. Ritz E. Il trattamento medico e le cause di giustificazione. CEDAM, Padova 1975. 3. Betti D, Cortivo P. Natura dell’obbligazione nel contratto di prestazione d’opera professionale in odontoiatria: precisazione del danno risarcibile. Riv. Ital. Med. Leg. 1996; 6:1232-1243. 4. Montagna F, De Leo D, Carli PO. La responsabilità nella professione odontoiatrica. CEDAM, Padova 1998:29. 5. Giannini G, Polgliani M. La responsabilità da illecito civile. 1996:243. 6. Cialella C, Durso D, Del Vecchio S, Nardecchia E. La responsabilità professionale dell’odontoiatra. SEU, Roma 1996:123-128. 7. Fresa R. La colpa professionale in ambito sanitario: responsabilità civile e penale. UTET, Torino 2008:515.